IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 
                        Sezione prima quater 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale  5165  del  2019,  integrato  da  motivi  aggiunti,
proposto da Daniel Andreis  Steinwandter,  Federico  Ascone,  Aniello
Balsamo,  Primiano  Biscotti,  Davide  Brescia,   Domenico   Buccini,
Giuseppe Caccia, Giuseppina Cala', Daniele Calabrese, Paolo Calamusa,
Antonio  Carbone,  Antonio  Casali,  Raffaele   Ceccarelli,   Carmela
Cenname,  Alessandro   Corvino,   Cosimo   Costantino,   Massimiliano
Cuzzocrea, Maria Olga D'Angelo, Martina D'Avolio, Simone De Martinis,
Valeria Di Martire, Alessio Di Stefano, Alessia Di  Trio,  Lamiae  El
Kadri, Roberto Filauri, Luana Gencarelli, Diego  Gentile,  Alessandro
Basilio Giuffrida, Andrea Giummara,  Dario  Grande  Caruso,  Federica
Rosa Anna Grasso, Emilio Guarino,  Anna  Iannone,  Viola  Imperatore,
Pietro La Manna, Roberto La Rocca, Alessandro Lino,  Silvia  Lorusso,
Salvatore Maggistro, Giulia Marra,  Bruno  Marrara,  Cosimo  Mattesi,
Raffaele Mazzei, Floriana  Micieli,  Alessio  Murgo,  Matteo  Paulon,
Luigi Petrella, Bohdan Petrunyk, Stefano  Pigoli,  Fabiana  Pistelli,
Cristiano  Romanini,  Rocco  Rosciano,  Andrea   Rossano,   Francesco
Ruscica, Francesco Saladino,  Emiliano  Salvati,  Gabriele  Scapolan,
Silvia Scarpino, Serena  Anna  Schito,  Tiziano  Selvaggio,  Gianluca
Teodoro Sergente, Sofia  Serra,  Federica  Simeone,  Ennio  Solimene,
Andrea  Sulis,  Davide   Tancredi,   Marianna   Tonziello,   Giuseppe
Trombatore, Erind Turhani, Fabrizio Zangrilli, rappresentati e difesi
dall'avvocato Giacomo Romano, con domicilio digitale come da  PEC  da
Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso  lo
studio dello stesso in Afragola, via I Trv Arena n. 2; 
    Contro  il  Ministero  dell'interno,  in  persona  del   Ministro
pro-tempore, rappresentato e difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    E con  l'intervento  di  ad  adiuvandum:  Francesco   Notarianni,
rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo  Romano,  con  domicilio
digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio  fisico  ex
art. 25 c.p.a. presso lo studio dello stesso in Afragola, via  I  Trv
Arena n. 2; 
    Per l'annullamento, previa sospensiva,  per  quanto  riguarda  il
ricorso introduttivo: 
        del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del
13 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 15 marzo 2019, n. 21, con il quale e' stato  avviato  il
procedimento finalizzato all'assunzione di n.  1.851  allievi  agenti
della Polizia di Stato mediante scorrimento della  graduatoria  della
prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di  893
allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art.  1,  comma  1,
lettera a), del decreto del Capo della Polizia del  18  maggio  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  26
maggio 2017, n. 40; 
        del decreto  n.  333-B/12D.3.19  del  Capo  della  Polizia  -
direttore generale della  Pubblica  sicurezza  del  19  aprile  2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  23
marzo 2019, n. 32, con il quale e'  stata  disposta  la  convocazione
agli accertamenti dell'efficienza  fisica  e  dell'idoneita'  fisica,
psichica  ed  attitudinale  dei  soggetti  interessati  al   predetto
procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della
Polizia di Stato nonche', specificamente, degli elenchi di  cui  agli
allegati 1 e 2 al predetto decreto; 
        ove occorra, del decreto ministeriale del 13 luglio 2018,  n.
103, recante le norme per l'individuazione dei limiti di eta' per  la
partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e  carriere
del personale della  Polizia,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 7 settembre 2018, n. 208,  nella  parte
in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso per  il
ruolo di agente, il non aver compiuto il ventiseiesimo anno di eta'; 
        di  ogni  altro  atto  ad  essi   presupposto,   preordinato,
connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che  comunque
incida sui diritti e/o interessi legittimi dei ricorrenti; 
        e per l'adozione delle misure cautelari,  anche  monocratiche
volte a consentire  agli  odierni  ricorrenti  di  essere  ammessi  a
sostenere,  in  sovrannumero,  le  successive  prove  d'esame,   gia'
programmate per il prossimo 8  maggio  2019,  secondo  il  calendario
dettagliato pubblicato sul sito  www.poliziadistato.it  e/o  di  ogni
altra misura ritenuta opportuna che consenta la  partecipazione  alla
procedura concorsuale de qua; 
        nonche' per l'accertamento dello status di «idoneo»  in  capo
ai ricorrenti in conseguenza del superamento della prova  scritta  di
esame del concorso pubblico per l'assunzione di  893  allievi  agenti
della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, comma 1, lettera  a),  del
menzionato decreto del Capo della Polizia del 18  maggio  2017  e  la
condanna ex art.  30  c.p.a.  al  risarcimento  del  danno  in  forma
specifica  mediante  l'adozione   del   relativo   provvedimento   di
ammissione dei ricorrenti alla procedura selettiva in esame  nonche',
ove occorra e, comunque in via subordinata, al  pagamento  del  danno
per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge,
anche previa declaratoria di illegittimita' costituzionale  dell'art.
11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,  recante
«Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le
imprese  e  per  la  pubblica   amministrazione»,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge dell'11 febbraio 2019, n. 12; 
    Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati  dai  ricorrenti
il 18 giugno 2019: 
        del decreto del Capo della Polizia n.  333-B/12D.3.19  del  6
giugno 2019, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 7 giugno 2019, n. 45, con il quale e' stata disposta  la
convocazione   agli    accertamenti    dell'efficienza    fisica    e
dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti
ricompresi  nella  fascia  di  voto  8,750  -  8,250   decimi   della
graduatoria  della  prova   scritta   del   concorso   pubblico   per
l'assunzione  di  893  allievi  agenti  della   Polizia   di   Stato,
interessati  al  procedimento  finalizzato  all'assunzione  di  1.851
allievi agenti della Polizia di Stato nonche', specificamente,  degli
elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 3 al predetto decreto; 
        di  ogni  altro  atto  ad  essi   presupposto,   preordinato,
connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che  comunque
incida sui diritti e/o interessi legittimi dei ricorrenti; 
        e per l'adozione delle misure cautelari,  anche  monocratiche
volte a consentire  agli  odierni  ricorrenti  di  essere  ammessi  a
sostenere,  in  sovrannumero,  le  successive  prove  d'esame,   gia'
programmate a partire dal  17  giugno  2019,  secondo  il  calendario
dettagliato pubblicato sul sito  www.poliziadistato.it  e/o  di  ogni
altra misura ritenuta opportuna che consenta la  partecipazione  alla
procedura concorsuale de qua; 
        nonche' per l'accertamento dello status di «idoneo»  in  capo
ai ricorrenti in conseguenza del superamento della prova  scritta  di
esame del concorso pubblico per l'assunzione di  893  allievi  agenti
della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, comma 1, lettera  a),  del
decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 maggio  2017,  n.
40 e la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma
specifica  mediante  l'adozione   del   relativo   provvedimento   di
ammissione dei ricorrenti alla procedura selettiva in esame  nonche',
ove occorra e, comunque in via subordinata, al  pagamento  del  danno
per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge,
anche previa declaratoria di illegittimita' costituzionale  dell'art.
11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,  recante
«Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le
imprese  e  per  la  pubblica   amministrazione»,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12; 
    Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Iannone  Anna
il 24 giugno 2019: 
        del decreto del Capo della Polizia n.  333-B/12D.3.19  del  6
giugno 2019, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 7 giugno 2019, n. 45, con il quale e' stata disposta  la
convocazione   agli    accertamenti    dell'efficienza    fisica    e
dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti
ricompresi nella fascia di voto 8,750-8,250 decimi della  graduatoria
della prova scritta del concorso pubblico  per  l'assunzione  di  893
allievi agenti della Polizia di Stato,  interessati  al  procedimento
finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della  Polizia  di
Stato nonche', specificamente, degli elenchi di cui agli allegati  1,
2 e 3 al predetto decreto; 
        di  ogni  altro  atto  ad  essi   presupposto,   preordinato,
connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che  comunque
incida sui diritti e/o interessi legittimi della ricorrente; 
        e per l'adozione delle misure cautelali,  anche  monocratiche
volte  a  consentire  all'odierna  ricorrente  di  essere  ammessa  a
sostenere,  in  sovrannumero,  le  successive  prove  d'esame,   gia'
programmate a partire dal  17  giugno  2019,  secondo  il  calendario
dettagliato pubblicato sul sito  www.poliziadistato.it  e/o  di  ogni
altra misura ritenuta opportuna che consenta la  partecipazione  alla
procedura concorsuale de qua; 
        nonche' per l'accertamento dello status di «idoneo»  in  capo
alla ricorrente in conseguenza del superamento della prova scritta di
esame del concorso pubblico per l'assunzione di  893  allievi  agenti
della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, comma 1, lettera  a),  del
decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 maggio  2017,  n.
40 e la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma
specifica  mediante  l'adozione   del   relativo   provvedimento   di
ammissione  della  ricorrente  alla  procedura  selettiva  in   esame
nonche', ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del
danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come  per
legge; 
        anche previa declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.
135,  recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia  di   sostegno   e
semplificazione per le imprese e per  la  pubblica  amministrazione»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12; 
    Per quanto riguarda  i  motivi  aggiunti  presentati  da  Lorusso
Silvia il 20 agosto 2019: 
        del decreto del Capo della Polizia  n.  333-B/12D.3.19/23922,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  13
agosto 2019, n. 64, per l'avvio  al  corso  di  formazione  di  1.851
allievi  agenti  della  Polizia  di  Stato,  selezionati  tramite  la
procedura di assunzione  prevista  dall'art.  11,  comma  2-bis,  del
decreto-legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 12/2019 e, specificamente, dell'elenco degli aspiranti in possesso
dei requisiti per l'assunzione nonche' dell'elenco degli aspiranti da
avviare al corso di formazione (allegati 1 e 2) nella  parte  in  cui
non contemplano il nominativo dell'odierna ricorrente; 
        ove di interesse, del  decreto  del  Capo  della  Polizia  n.
333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019, pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 7 giugno 2019, n. 45, con il  quale  e'
stata disposta  la  convocazione  agli  accertamenti  dell'efficienza
fisica e dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori
soggetti ricompresi nella fascia di  voto  8,750-8,250  decimi  della
graduatoria della prova scritta di esame del  concorso  pubblico  per
l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia  di  Stato,  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Capo  della  Polizia
del  18  maggio  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  del   26   maggio   2017,   n.   40,   nonche',
specificamente, degli elenchi di cui  agli  allegati  1,  2  e  3  al
decreto; 
        ove di interesse, del provvedimento con il  quale,  all'esito
della verifica dei prescritti requisiti di cui all'art. 2 del decreto
del Capo della Polizia n. 33 3 B/12D.3.19 del 6 giugno 2019, e' stata
disposta la convocazione per l'accertamento dell'efficienza fisica  e
dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale  nei  confronti  degli
aspiranti, di cui all'allegato 2 del  citato  decreto,  risultati  in
possesso dei nuovi  requisiti  attinenti  all'eta'  e  al  titolo  di
studio, pubblicato in data 16 luglio 2019 sul sito web della  Polizia
di Stato; 
        ove occorra, del decreto ministeriale del 13 luglio 2018,  n.
103, recante le norme per l'individuazione dei limiti di eta' per  la
partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e  carriere
del personale della  Polizia,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 7 settembre 2018, n. 208,  nella  parte
in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso per  il
ruolo di agente, il non aver compiuto il ventiseiesimo anno di eta'; 
        di  ogni  altro  atto  ad  essi   presupposto,   preordinato,
connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che  comunque
incida sui diritti e/o interessi legittimi della ricorrente; 
        e per l'adozione delle misure cautelari,  anche  monocratiche
volte a consentire all'odierna ricorrente  di  essere  inserita,  con
riserva, nell'elenco degli aspiranti in possesso  dei  requisiti  per
l'assunzione  pubblicato  in  data  13  agosto  2019  sul  sito   web
dell'amministrazione resistente e di essere ammessa, in sovrannumero,
all'imminente corso di formazione il cui inizio e' previsto  per  «la
seconda meta' del mese di agosto», come da nota prot. 0019016 del  24
luglio 2019 emessa dal Ministero dell'interno  -  Direzione  centrale
per gli istituti di istruzione - Servizio corsi; 
        nonche'  per  il  riconoscimento  del  diritto   dell'odierna
ricorrente di prendere parte al corso  di  formazione  in  parola  in
conseguenza del superamento delle prove di accertamento dei requisiti
di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 335/1982, e la condanna  ex  art.  30  c.p.a.  al
risarcimento del danno in forma  specifica  mediante  l'adozione  del
provvedimento di ammissione della ricorrente  al  predetto  corso  di
formazione previo inserimento nel predetto elenco degli aspiranti  in
possesso dei requisiti  per  l'assunzione  nonche',  ove  occorra  e,
comunque in via subordinata, al pagamento del danno  per  perdita  di
chance, con interessi e rivalutazione, come per legge,  anche  previa
declaratoria di illegittimita'  costituzionale  dell'art.  11,  comma
2-bis,  del  decreto-legge  14  dicembre  2018,   n.   135,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le
imprese  e  per  la  pubblica   amministrazione»,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12; 
    Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati  dai  ricorrenti
l'11 ottobre 2019: 
        del decreto del Capo della Polizia  n.  333-B/12D.3.19/23922,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  13
agosto 2019, n. 64, per l'avvio  al  corso  di  formazione  di  1.851
allievi  agenti  della  Polizia  di  Stato,  selezionati  tramite  la
procedura di assunzione  prevista  dall'art.  11,  comma  2-bis,  del
decreto-legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 12/2019 e, specificamente, dell'elenco degli aspiranti in possesso
dei requisiti per l'assunzione nonche' dell'elenco degli aspiranti da
avviare al corso di formazione (allegati 1 e 2) nella  parte  in  cui
non contemplano i nominati degli odierni ricorrenti; 
        ove di interesse, del provvedimento con il  quale,  all'esito
della verifica dei prescritti requisiti di cui all'art. 2 del decreto
del Capo della Polizia n. 333- B/12D.3.19 del 6 giugno 2019, e' stata
disposta la convocazione per l'accertamento dell'efficienza fisica  e
dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale  nei  confronti  degli
aspiranti, di cui all'allegato 2 del  citato  decreto,  risultati  in
possesso dei nuovi  requisiti  attinenti  all'eta'  e  al  titolo  di
studio, pubblicato in data 16 luglio 2019 sul sito web della  Polizia
di Stato; 
        ove occorra, del decreto ministeriale del 13 luglio  2018  n.
103, recante le norme per l'individuazione dei limiti di eta' per  la
partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e  carriere
del personale della  Polizia,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 7 settembre 2018, n. 208,  nella  parte
in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso per  il
ruolo di agente, il non aver compiuto il ventiseiesimo anno di eta'; 
        di  ogni  altro  atto  ad  essi   presupposto,   preordinato,
connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che  comunque
incida sui diritti e/o interessi legittimi dei ricorrenti; 
        e per l'adozione delle misure cautelari,  anche  monocratiche
nel senso di confermare l'ammissione con riserva dei ricorrenti (gia'
disposta con ordinanza cautelare - non impugnata -  n.  4636  del  10
luglio  2019)  alla  prosecuzione  dell'iter   concorsuale   e,   ove
favorevolmente esitati gli ulteriori  passaggi  della  procedura,  al
loro inserimento,  sempre  con  riserva  ed  in  soprannumero,  nella
graduatoria finale; 
        nonche' per il riconoscimento dello status  di  «idoneo»  dei
ricorrenti in conseguenza del  superamento  della  prova  scritta  di
esame del concorso per  l'assunzione  di  893  allievi  agenti  della
Polizia di Stato, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto
del Capo della Polizia del 18 maggio  2017,  pubblicato  in  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 26 maggio 2017, n. 40; 
        e la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno  in
forma specifica mediante l'adozione  del  relativo  provvedimento  di
ammissione  dei  ricorrenti  alla  prosecuzione  dell'iter  selettivo
nonche', ove occorra e in via subordinata, al pagamento del danno per
perdita di chance, con interessi e  rivalutazione,  come  per  legge,
anche previa declaratoria di illegittimita' costituzionale  dell'art.
11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,  recante
«Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le
imprese  e  per  la  pubblica   amministrazione»,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. 
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
    Visto  l'atto  di  costituzione   in   giudizio   del   Ministero
dell'interno; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza del giorno 12 maggio 2020 cons.  Mariangela
Caminiti, in  collegamento  da  remoto  in  videoconferenza,  secondo
quanto disposto dall'art. 84, comma 6, decreto-legge 17  marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27; 
    Con sentenza non definitiva n. 5503 del 25 maggio 2020  e'  stata
dichiarata la improcedibilita' del ricorso introduttivo  e  dell'atto
recante motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse ex art.
35 c.p.a., limitatamente ai soggetti ivi indicati. 
    Per i restanti ricorrenti - Balsamo Aniello, D'Avolio Martina, De
Martinis Simone, Di Martire Valerio,  Di  Stefano  Alessio,  Di  Trio
Alessia, El Kadri  Lamiae,  Gencarelli  Luana,  Giuffrida  Alessandro
Basilio, Guarino Emilio, Iannone Anna,  Imperatore  Viola,  La  Rocca
Roberto,  Maggistro  Salvatore,  Mazzei  Raffaele,   Murgo   Alessio,
Notarianni Francesco, Rossano  Andrea,  Salvati  Emiliano,  Selvaggio
Tiziano, Tancredi Davide, Turhani Erind e Silvia Lorusso, elencati in
epigrafe - deve essere rilevata la  persistenza  dell'interesse  alla
decisione di merito. 
    Premette il collegio che con il ricorso collettivo  introduttivo,
notificato al Ministero dell'interno il 2  maggio  2019,  essi  hanno
impugnato il decreto del Capo della  Polizia  n.  333-B/12D.3.19/5429
del  13  marzo  2019,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana del 15 marzo 2019, n. 21, con il quale  e'  stato
avviato  il  procedimento  finalizzato  all'assunzione  di  n.  1.851
allievi agenti della Polizia  di  Stato  mediante  scorrimento  della
graduatoria della prova scritta di esame del  concorso  pubblico  per
l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia  di  Stato,  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Capo  della  Polizia
del  18  maggio  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  del   26   maggio   2017,   n.   40,   nonche',
specificamente, le tabelle A, B e C, allegate al predetto decreto. 
    L'amministrazione, per individuare i  soggetti  in  possesso  dei
nuovi requisiti attinenti all'eta' e al titolo di studio, ha ritenuto
di raggruppare i candidati inseriti nella graduatoria  approvata  con
decreto del 27 ottobre 2017 e che  abbiano  riportato  una  votazione
compresa tra 9,50 e  8,875  decimi  (ad  eccezione  dei  soggetti  in
possesso dell'attestato di bilinguismo, per i  quali  e'  sufficiente
aver conseguito la votazione di 6 decimi) in tre distinte tabelle: 
        tabella A: candidati in possesso dei nuovi requisiti; 
        tabella  B:  candidati  esclusi  dal   procedimento,   avendo
superato il previsto limite di eta', anche tenendo conto del  diritto
all'elevazione (soggetti che alla data  del  1°  gennaio  2019  hanno
compiuto i ventisei anni  di  eta'  e/o  non  abbiano  conseguito  il
diploma di istruzione secondaria di secondo grado); 
        tabella C: candidati che non possono considerarsi  certamente
esclusi dalla procedura di assunzione e per i quali e' stato  avviato
il  sub  procedimento  di  verifica  dei  nuovi  requisiti   previsto
dall'art. 4 del decreto (concluso in data 16 aprile 2019). 
    L'impugnazione del provvedimento  di  avvio  della  procedura  di
assunzione e' stata proposta congiuntamente a quella: 
        del decreto  n.  333-B/12D.3.19  del  Capo  della  Polizia  -
direttore generale della Pubblica sicurezza del 19 aprile  2019,  con
il  quale  e'  stata  disposta  la  convocazione  agli   accertamenti
dell'efficienza  fisica  e   dell'idoneita'   fisica,   psichica   ed
attitudinale  dei  soggetti  interessati  al  predetto   procedimento
finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della  Polizia  di
Stato nonche', specificamente, degli elenchi di cui agli allegati 1 e
2 al predetto decreto; 
        del decreto ministeriale del 13 luglio 2018, n. 103,  recante
le  norme  per  l'individuazione  dei   limiti   di   eta'   per   la
partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e  carriere
del personale della  Polizia,  nella  parte  in  cui  prevede,  quale
requisito di partecipazione al concorso per il ruolo  di  agente,  il
non aver compiuto il ventiseiesimo anno di eta'. 
    In seguito con atto recante motivi aggiunti  i  ricorrenti  hanno
impugnato il decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del  06
giugno 2019, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 7 giugno 2019, n. 45, con il quale e' stata disposta  la
convocazione   agli    accertamenti    dell'efficienza    fisica    e
dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti
ricompresi nella fascia di voto  8,750-8,250  decimi  della  predetta
graduatoria  della  prova   scritta   del   concorso   pubblico   per
l'assunzione  di  893  allievi  agenti  della   Polizia   di   Stato,
interessati  al  procedimento  finalizzato  all'assunzione  di  1.851
allievi agenti della Polizia di Stato nonche', specificamente,  degli
elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 3 al predetto decreto. 
    Questo ulteriore decreto e' stato adottato il 6 giugno  2019  dal
Ministero,  non  essendo  esso  riuscito  a  coprire  tutti  i  posti
disponibili con lo scorrimento avviato il 13 marzo precedente, quando
erano  stati  presi  in  considerazione  i  soli  candidati  con  una
votazione compresa tra 9,50 e 8,875. 
    Pertanto, il Ministero ha disposto un ulteriore scorrimento della
graduatoria, convocando per gli accertamenti di idoneita' una  fascia
di concorrenti con un punteggio inferiore a  quello  fino  ad  allora
considerato, compreso tra punti 8,75 e punti 8,25. 
    I ricorrenti dichiarano di aver partecipato alla selezione di cui
al decreto del Capo  della  Polizia  n.  333-B/12D.2.17/6686  del  18
maggio 2017, per il reclutamento di  n.  1148  allievi  agenti  della
Polizia di Stato, e  riferiscono  altresi'  di  aver  conseguito  una
votazione compresa nella fascia 8,750-8,250 decimi e,  ciononostante,
di essere stati esclusi dallo scorrimento per l'assunzione  di  1.851
allievi agenti della Polizia di Stato, disposto con l'ultimo  decreto
del  Capo  della  Polizia  n.  333-B/12D.3.19  del  6  giugno   2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  7
giugno 2019, n. 45, poiche'  non  in  possesso  dei  nuovi  requisiti
richiesti dalla normativa sopravvenuta. 
    Questo decreto costituisce  l'atto  concretamente  lesivo  per  i
ricorrenti, essendo essi stati collocati in graduatoria con  punteggi
tutti compresi nella suddetta fascia. 
    Con l'annullamento degli atti impugnati,  i  ricorrenti  chiedono
altresi' l'accertamento dello  status  di  idoneita'  all'assunzione,
avendo superato la prova scritta del concorso  pubblico,  nonche'  la
condanna dell'amministrazione al  risarcimento  del  danno  in  forma
specifica, mediante l'adozione del provvedimento di  ammissione  alla
procedura selettiva in esame e, in via subordinata,  al  risarcimento
del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, anche
previa declaratoria di illegittimita'  costituzionale  dell'art.  11,
comma 2-bis, del decreto-legge 14  dicembre  2018,  n.  135,  recante
«Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le
imprese  e  per  la   pubblica   amministrazione»   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. 
    Gli atti della procedura sono censurati per i seguenti motivi: 
        I.  Illegittimita'  costituzionale  per  contrasto  con   gli
articoli  3,  51  e  97  della  Costituzione;  violazione  e/o  falsa
applicazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicita' ex
art.  1,  legge  n.  241/1990;  violazione  e/o  falsa   applicazione
dell'art.  35,  comma  5-ter,  decreto   legislativo   n.   165/2001;
violazione   del   principio   dell'irretroattivita'   della   legge;
violazione della par condicio e del legittimo affidamento; violazione
del  favor  admissionis;  eccesso  di   potere   per   arbitrarieta',
irragionevolezza, contraddittorieta'  e  disparita'  di  trattamento;
ingiustizia manifesta; 
        II.  Illegittimita'  costituzionale  per  contrasto  con  gli
articoli  3,  51  e  97  della  Costituzione  ed  eccesso  di  potere
legislativo;  contrasto  con  la  direttiva   2000/78/CE;   manifesta
arbitrarieta',  irragionevolezza   e   disparita'   di   trattamento,
contraddittorieta'. 
    Il  Ministero  dell'interno  si  e'  costituito  in  giudizio  in
resistenza e si e' opposto all'accoglimento del gravame. 
    Con ordinanza n. 4636 del 2019 sono stati ammessi con riserva gli
attuali ricorrenti alle prove di accertamento dei  requisiti  di  cui
all'art. 6, comma 1, lettera c), del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 335/1982; e' stata altresi' disposta l'integrazione del
contraddittorio  per  pubblici  proclami,  adempimento  eseguito  dai
ricorrenti, ed e' stata fissata per  la  trattazione  di  merito  del
ricorso,   l'udienza   pubblica   del   12   maggio   2020.    Nessun
controinteressato si e' costituito in giudizio. 
    Nelle more del giudizio e' sopravvenuto il decreto del Capo della
Polizia,  pubblicato  il  13  agosto  2019,  di  avvio  al  corso  di
formazione per 1851 allievi agenti della Polizia di Stato selezionati
tramite lo scorrimento della graduatoria; provvedimento con cui si e'
conclusa la procedura di  assunzione  impugnato  dai  ricorrenti  con
successivo atto recante motivi aggiunti ritualmente notificato. 
    L'integrazione del  contraddittorio  nei  confronti  di  tutti  i
candidati ammessi al corso di formazione, mediante pubblici proclami,
autorizzata dalla Sezione con ordinanza n. 7432 del 14 novembre 2019,
e'  stata   regolarmente   eseguita   dai   ricorrenti,   ma   nessun
controinteressato si e' costituito in giudizio. 
    L'amministrazione resistente si e'  opposta  al  gravame  essendo
contestati i requisiti  prescritti  da  una  disposizione  di  legge,
l'art. 11, comma 2-bis del decreto-legge n. 135/2018, convertito, con
modificazioni, dalla legge n.  12/2019,  volta  alla  assunzione  con
procedura  semplificata  conforme  ai  principi   costituzionali   di
ragionevolezza, logicita'  ed  eguaglianza,  oltre  che  sorretta  da
finalita' acceleratorie. Infine, la  questione  di  costituzionalita'
sarebbe inammissibile per sconfinamento del giudice delle  leggi  nel
merito della discrezionalita' del legislatore, attesa la riconosciuta
legittimita' delle leggi provvedimento, come nella specie,  volte  ad
attrarre  nella  propria  disciplina  oggetti  e   materie   affidati
normalmente all'autorita' amministrativa, nel rispetto del  principio
di ragionevolezza. 
 
                               Diritto 
 
    I ricorrenti impugnano il provvedimento del 13 marzo 2019  e  gli
atti conseguenti con cui il Ministero dell'interno li ha  esclusi  da
una procedura di assunzione straordinaria basata sullo scorrimento di
una precedente graduatoria concorsuale  in  cui  erano  collocati  in
posizione utile per aspirare all'assunzione. 
    Il ricorso, notificato il 2 maggio 2019 al Ministero  resistente,
e' tempestivo e anche procedibile in relazione  agli  atti  impugnati
sia con riguardo al decreto del 13 marzo 2019, che ha dato avvio alla
procedura di scorrimento della graduatoria  da  cui  gli  interessati
sono  stati  esclusi  (ricorso  introduttivo),  sia   al   successivo
provvedimento del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19, del 6  giugno
2019, mediante il  quale  e'  stata  disposta  la  convocazione  agli
accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneita' fisica, psichica
ed attitudinale di ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di voto
8,750-8,250 decimi della graduatoria (atto concretamente lesivo per i
candidati inseriti nella suddetta fascia di  punteggio,  nella  quale
erano compresi  i  ricorrenti,  impugnato  con  atto  recante  motivi
aggiunti) nonche' con riferimento alla  tempestiva  impugnazione  del
decreto del 12 agosto 2019  recante  approvazione  della  graduatoria
finale  dei  candidati  da  assumere  mediante  avvio  al  corso   di
formazione  (atto  recante   motivi   aggiunti);   atti   ritualmente
notificati al Ministero dell'interno e ai controinteressati  anche  a
seguito dell'integrazione del contraddittorio per pubblici  proclami,
eseguita nei termini e con le modalita' stabilite dal giudice. 
    A  giudizio  del   collegio,   la   questione   di   legittimita'
costituzionale della norma applicabile alla fattispecie e'  rilevante
e non manifestamente infondata. 
    Infatti,  l'esclusione  dei   ricorrenti   dalla   procedura   di
assunzione e' stata determinata dall'applicazione dell'art. 11, comma
2-bis, lettera b) del decreto-legge n. 135 del 2018, introdotto dalla
legge di conversione della legge 11 febbraio 2019, n. 12. 
 
                           Sulla rilevanza 
 
    In punto di rilevanza della prospettata questione di legittimita'
costituzionale, si deve considerare che la  previsione  normativa  in
esame ha obbligato l'amministrazione ad agire nei termini e nei  modi
ritenuti  illegittimi  dalla  parte  ricorrente,  non  lasciando   al
Ministero alcun margine di valutazione per operare nel rispetto degli
affermati principi in materia  di  pubblici  concorsi  e,  in  ultima
analisi, dei principi costituzionali di imparzialita' della  pubblica
amministrazione e di uguaglianza tra i cittadini. 
    Si deve premettere, al riguardo, che il  Ministero  dell'interno,
con decreto del 18 maggio 2017, aveva indetto  un  concorso  pubblico
per il reclutamento di 893 agenti di Polizia. 
    Tra i requisiti per la partecipazione al concorso era previsto un
limite massimo di eta' pari ad anni 30 e il possesso  del  titolo  di
studio della licenza media inferiore. 
    Nella graduatoria definitiva del concorso,  oltre  ai  vincitori,
erano collocati tutti i candidati che  avevano  riportato  almeno  la
sufficienza nella prova scritta (6/10), ma non erano stati convocati,
per mancanza di posti disponibili, alle  ulteriori  prove  selettive,
consistenti  nell'accertamento  della  idoneita'  psicofisica,  nella
verifica   dell'efficienza   fisica   attraverso   prove    sportive,
nell'accertamento dell'attitudine al servizio nelle Forze di  Polizia
mediante test psicologici e colloquio psicoattitudinale. 
    Si trattava quindi di candidati non  ancora  idonei,  non  avendo
essi  completato  la   selezione   concorsuale,   ma   potenzialmente
interessati  ad  eventuali   provvedimenti   di   scorrimento   della
graduatoria, qualora si fossero resi disponibili ulteriori  posti  da
coprire senza l'espletamento di un nuovo concorso. 
    Dopo la conclusione del concorso, il regolamento che stabilisce i
requisiti di partecipazione ai concorsi pubblici per  l'accesso  alla
qualifica  di  agente  di  Polizia  (decreto  del  Presidente   della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, Ordinamento  del  personale  della
Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia) e' stato modificato
dall'art. 1, comma 1, lettera  e),  n.  1),  decreto  legislativo  29
maggio 2017, n. 95. 
    Nella nuova e vigente versione l'art. 6 del regolamento, al comma
1, dispone che «L'assunzione degli agenti di Polizia avviene mediante
pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini  italiani
in possesso (tra gli altri) dei seguenti requisiti: 
        b)  eta'  non  superiore  a  ventisei  anni   stabilita   dal
regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6,  della  legge  15
maggio 1997, n. 127, fatte  salve  le  deroghe  di  cui  al  predetto
regolamento; 
        d) diploma di istruzione  secondaria  di  secondo  grado  che
consente l'iscrizione ai  corsi  per  il  conseguimento  del  diploma
universitario». 
    E' successivamente intervenuta la legge 11 febbraio 2019, n.  12,
che  ha  modificato,  in  sede  di   conversione,   l'art.   11   del
decreto-legge n. 135 del 2018, introducendo il comma 2-bis. 
    La disposizione rilevante introdotta dalla legge  di  conversione
e' la seguente: 
        all'art. 11 del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,
Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per  le
imprese  e  per  la  pubblica  amministrazione,   articolo   dedicato
all'adeguamento  dei  fondi  destinati   al   trattamento   economico
accessorio del personale dipendente della  pubblica  amministrazione,
e' aggiunto il comma 2-bis che cosi' statuisce: 
          «Al fine di semplificare le procedure per la copertura  dei
posti non riservati ai sensi dell'art. 703, comma 1, lettera c),  del
Codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, e' autorizzata l'assunzione degli  allievi  agenti
della Polizia di Stato, nei limiti delle  facolta'  assunzionali  non
soggette alle riserve di posti di cui al citato art.  703,  comma  1,
lettera c) e nel limite massimo di 1.851 posti, mediante  scorrimento
della graduatoria della prova scritta di esame del concorso  pubblico
per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito
con decreto  del  Capo  della  Polizia  -  Direttore  generale  della
Pubblica sicurezza del 18  maggio  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami» - n. 40 del 26 maggio 2017. L'amministrazione  della  Pubblica
sicurezza procede alle predette assunzioni: 
b) limitatamente ai soggetti risultati  idonei  alla  relativa  prova
scritta d'esame e secondo  l'ordine  decrescente  del  voto  in  essa
conseguito, ferme restando le riserve  e  le  preferenze  applicabili
secondo la normativa vigente  alla  predetta  procedura  concorsuale,
purche' in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti  di
cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile
1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le  disposizioni  di  cui
all'art. 2049 del citato Codice dell'ordinamento militare.». 
    L'art.  11,  comma   2-bis,   del   decreto-legge   n.   135/2018
costituisce,   dunque,   la    norma    presupposta    dall'attivita'
amministrativa contestata che non avrebbe potuto essere  in  concreto
difforme da quanto legislativamente disposto. 
    Tale  disposizione,  infatti,  ha   obbligato   l'Amministrazione
dell'interno a disporre lo scorrimento della graduatoria  concorsuale
applicando retroattivamente la normativa sopravvenuta  sui  requisiti
di ammissione  al  concorso,  sfavorevoli  ai  ricorrenti,  limitando
l'assunzione esclusivamente a chi, alla data  del  1°  gennaio  2019,
fosse in possesso dei nuovi requisiti relativi al limite di eta' e al
titolo di studio fissati dall'art. 6, comma 1,  lettera  b),  decreto
del Presidente  della  Repubblica  n.  335/1982,  nella  formulazione
vigente. 
    Di conseguenza, non tutti  i  candidati  utilmente  collocati  in
graduatoria, che avrebbero potuto aspirare alla  assunzione  mediante
scorrimento,  purche'  in  possesso  dei  requisiti   psicofisici   e
attitudinali, da accertare caso per caso, sono stati convocati per le
prove d'idoneita'. 
    In  particolare,  sono  stati  esclusi  tutti  coloro  che  hanno
superato il limite di eta' di 26 anni oppure che non sono in possesso
del titolo di studio secondario  superiore.  Pertanto,  mediante  gli
atti impugnati, i ricorrenti  sono  stati  esclusi  dalla  selezione,
avendo superato il limite massimo di eta' anagrafica stabilito  dalla
norma sospettata di illegittimita' costituzionale. 
    Avverso gli  atti  impugnati  i  ricorrenti  deducono  molteplici
censure,   sostanzialmente    riconducibili    alla    illegittimita'
costituzionale della norma applicata, oltre che  alla  illegittimita'
della norma sotto altri profili. 
    A  giudizio  del  collegio,  risulta  decisiva  la  questione  di
legittimita' costituzionale,  sollevabile  anche  d'ufficio,  essendo
prive di fondamento le altre censure dedotte, come si chiarira' nella
sentenza di merito. 
    Poiche' il provvedimento impugnato ha assunto  a  base  giuridica
l'art. 11, comma 2-bis, lettera  b)  del  decreto-legge  14  dicembre
2018, n. 135, la questione di legittimita' costituzionale della norma
di legge e' senza dubbio rilevante nel presente giudizio,  in  quanto
la sua eventuale fondatezza e  il  suo  conseguente  accoglimento  da
parte della Corte costituzionale  comporterebbe  l'annullamento,  per
invalidita' derivata, dei provvedimenti impugnati. 
 
                  Sulla non manifesta infondatezza 
 
    A giudizio del  collegio,  non  e'  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale della norma introdotta dalla
legge 11 febbraio  2019,  n.  12,  che  ha  modificato,  in  sede  di
conversione,  l'art.  11  del  decreto-legge   n.   135   del   2018,
introducendo il comma 2-bis, con specifico riferimento  alla  lettera
b), nella parte in cui stabilisce che  si  procedera'  all'assunzione
dei soggetti risultati idonei alla prova scritta d'esame del concorso
pubblico per l'assunzione di 893  allievi  agenti  della  Polizia  di
Stato (bandito  con  decreto  del  Capo  della  Polizia  -  direttore
generale della Pubblica sicurezza  del  18  maggio  2017,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale - n. 40 del 26 maggio 2017) secondo l'ordine decrescente del
voto in essa conseguito «purche' in possesso, alla data del 1 gennaio
2019, dei requisiti di cui all'art.  6  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla  data
di entrata in vigore della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  fatte
salve  le  disposizioni  di  cui  all'art.  2049  del  citato  Codice
dell'ordinamento militare». 
    E' necessario chiarire che non e' censurata l'intera disposizione
normativa  contraddistinta  dalla   lettera   b)   bensi'   la   sola
proposizione che impedisce l'assunzione di tutti i  candidati  idonei
alla prova scritta,  completando  la  disposizione  con  le  seguenti
parole: «purche' in possesso, alla data  del  1°  gennaio  2019,  dei
requisiti  di  cui  all'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo  vigente  alla  data  di
entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  fatte  salve
le  disposizioni   di   cui   all'art.   2049   del   citato   Codice
dell'ordinamento militare». 
    La limitazione dello scorrimento della graduatoria ai soggetti in
possesso, alla data  del  1°  gennaio  2019,  dei  requisiti  di  cui
all'art. 6 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  24  aprile
1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, sembra in contrasto con gli  articoli
97 e 3 della Costituzione. 
    Infatti,  non  tutti   i   candidati   utilmente   collocati   in
graduatoria, che avrebbero potuto aspirare alla  assunzione  mediante
scorrimento,  purche'  in  possesso  dei  requisiti   psicofisici   e
attitudinali, da accertare caso per caso, sono stati convocati per le
prove d'idoneita'. 
    In  particolare,  sono  stati  esclusi  tutti  coloro  che  hanno
superato il limite di eta' di 26 anni oppure che non sono in possesso
del titolo di  studio  secondario  superiore,  pur  essendo  essi  in
possesso dei  requisiti  stabiliti  dal  bando  di  concorso  per  la
partecipazione alla selezione. 
    Si e'  trattato,  in  sostanza,  di  una  legge-provvedimento  ad
efficacia retroattiva. 
    La giurisprudenza costituzionale ha definito leggi  provvedimento
quelle leggi  che  «contengono  disposizioni  dirette  a  destinatari
determinati» (cfr. sentenze n. 154 del 2013, n. 137 del 2009 e  n.  2
del 1997), ovvero «incidono su un numero determinato  e  limitato  di
destinatari» (cfr. sentenza n. 114 del 2017; n.  24  del  2018),  che
hanno «contenuto particolare e concreto» (cfr.  sentenze  n.  20  del
2012, n. 270 del 2010, n. 137 del 2009), «anche in quanto ispirate da
particolari esigenze» (cfr. sentenze n. 270 del 2010  e  n.  429  del
2009). E tali leggi devono soggiacere ad  un  rigoroso  scrutinio  di
legittimita'  costituzionale  per  il  pericolo  di   disparita'   di
trattamento insito in previsioni di tipo particolare  e  derogatorio,
con l'ulteriore precisazione che tale  sindacato  deve  essere  tanto
piu' rigoroso quanto  piu'  marcata  sia  la  natura  provvedimentale
dell'atto  legislativo  sottoposto  a  controllo  (cfr.  sentenza  20
novembre 2013, n. 275). 
    La particolarita' della norma in esame consiste  non  solo  nella
applicabilita' limitata ad un singolo concorso, da  cui  consegue  la
qualificazione di essa  come  legge-provvedimento,  ma,  soprattutto,
nella introduzione di un criterio di selezione non previsto dal bando
(eta' non superiore a 26 anni, oltre che titolo di studio superiore a
quello precedentemente richiesto). 
    Ancora piu' straordinaria e'  la  circostanza  che  questo  nuovo
criterio di selezione, anagrafico e culturale, sia  stato  introdotto
dopo la formazione della graduatoria. 
    La graduatoria, in sostanza, e' stata modificata a posteriori, in
modo  da  escludere  dall'assunzione  numerosi  candidati   utilmente
classificatisi in base al criterio meritocratico  (voto  della  prova
scritta) a beneficio di altri candidati, meno meritevoli,  stando  ai
criteri di valutazione concorsuali, ma piu' giovani di eta' (o  anche
in possesso di un titolo di studio superiore). 
    La  modificazione  della  graduatoria,  in  questo   risiede   la
particolarita' della  fattispecie,  non  e'  stata  disposta  con  un
provvedimento amministrativo, ma con la legge di  conversione  di  un
decreto-legge. 
    Se  la  decisione  di  modificare  la  graduatoria   di   merito,
escludendo alcuni candidati dalle prove di idoneita', in applicazione
di una causa di esclusione introdotta dopo lo svolgimento della prova
d'esame, fosse stata eseguita con un atto amministrativo, non  vi  e'
dubbio  che  quell'atto   sarebbe   stato   annullato   dal   giudice
amministrativo, per palese illegittimita'. 
    Costituisce, infatti, jus receptum nell'ordinamento il  principio
che, di regola, la disciplina dei requisiti di ammissione ai pubblici
concorsi non puo' essere modificata allorquando il concorso sia  gia'
in itinere (cfr. Cons. Stato, sez. III, 30 settembre 2015, n. 4573). 
    In linea di principio, le norme sopravvenute  non  devono  essere
applicate ai concorsi gia'  banditi,  tranne  il  caso  in  cui  esse
abbiano carattere  interpretativo,  non  potendo  essere  alterati  i
presupposti giuridici del procedimento concorsuale. 
    Modificare le «regole del gioco» mentre la «partita» e' in  corso
determinerebbe la violazione della par condicio  dei  partecipanti  e
del   principio   di   tutela   dell'affidamento    (nella    specie:
dell'affidamento riposto dai candidati nel bando  di  concorso,  atto
costituente la lex specialis della  procedura  selettiva,  sempreche'
non in contrasto con norme imperative vigenti al  momento  della  sua
emanazione). 
    Nel caso controverso, invece, come gia' detto, la  modificazione,
in senso restrittivo, dei requisiti di partecipazione al concorso  e'
intervenuta con una legge-provvedimento che ha riaperto la  procedura
concorsuale,  ammettendo  alla  prosecuzione  della  stessa  solo   i
candidati in possesso di requisiti diversi da  quelli  stabiliti  per
l'ammissione alla prova di esame. 
    Si e' trattato di disposizione formalmente legislativa, ma  priva
dei caratteri di generalita' e astrattezza, disciplinando una ed  una
sola procedura concorsuale, quella avviata con il bando  di  concorso
adottato con il decreto del Capo della Polizia -  direttore  generale
della  Pubblica  sicurezza  del  18  maggio  2017,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami» - n. 40 del 26 maggio  2017,  riaperta,  dopo  lo
svolgimento della prova scritta, al fine di consentire le  assunzioni
autorizzate dalla legge mediante scorrimento della  graduatoria  gia'
definita. 
    Trattandosi di atto formalmente legislativo, esso e' sottratto ai
rimedi approntati dall'ordinamento avverso gli  atti  della  pubblica
amministrazione, posto che la garanzia della  tutela  giurisdizionale
viene soddisfatta mediante le tecniche rimediali normalmente previste
per gli atti legislativi, potendo gli  stessi  essere  sottoposti  al
sindacato della  Corte  costituzionale,  previa  intermediazione  del
giudice rimettente. In linea  generale  la  giurisprudenza  riconosce
che,   quando   una   determinazione   normalmente   devoluta    alla
discrezionalita' della pubblica amministrazione  viene  adottata  con
legge, non essendo previsto dall'ordinamento un sindacato diffuso  di
costituzionalita' delle leggi, al  privato  cittadino  e'  consentito
chiedere  al  giudice  adito  la  rimessione   della   q.l.c.   della
legge-provvedimento alla  Corte  costituzionale,  previa  delibazione
della rilevanza e della non manifesta infondatezza  della  questione,
non tollerando gli articoli 24 e 113 della Costituzione alcuna  sacca
di immunita' per l'operato della pubblica amministrazione. Il ricorso
avverso la legge-provvedimento  contiene,  in  pratica,  le  medesime
censure che sarebbero state sollevate nei riguardi del  provvedimento
che la pubblica amministrazione ha sostituito con l'atto  legislativo
(cfr. ex multis tribunale amministrativo regionale Puglia, Lecce,  19
ottobre 2007, n. 3631). 
    Ne consegue che lo scrutinio di legittimita' costituzionale della
legge-provvedimento deve  avvenire  alla  luce  del  principio  della
ragionevolezza.  Sostanzialmente,  il  sindacato  costituzionale   si
sostituisce  al  giudizio  sull'eccesso  di  potere,  posto  che   il
contrasto con il canone della ragionevolezza si rivela  il  risultato
di un giudizio sul merito delle scelte del legislatore che potrebbero
rivelarsi «espressione di un uso distorto della discrezionalita'  che
raggiunga una soglia di evidenza tale da atteggiarsi alla stregua  di
una figura, per cosi' dire,  sintomatica  di  eccesso  di  potere  e,
dunque, di sviamento rispetto  alle  attribuzioni  che  l'ordinamento
assegna  alla  funzione  legislativa»  (cfr.  Corte   costituzionale,
sentenza cit. n. 313 del 1995). 
    Invero, la ragionevolezza difetta laddove «la legge manchi il suo
obiettivo e  tradisca  la  sua  ratio»  (cfr.  Corte  costituzionale,
sentenza n. 43  del  1997).  «Ripetutamente,  infatti,  la  Corte  ha
affermato che la legittimita' delle leggi provvedimento  deve  essere
valutata in relazione al loro specifico contenuto; esse,  proprio  in
relazione al pericolo di ingiustificate  disparita'  di  trattamento,
che e' insito nella  adozione  di  diposizioni  legislative  di  tipo
particolare,   sono   soggette   ad   un   controllo    stretto    di
costituzionalita',  essenzialmente  sotto   i   profili   della   non
arbitrarieta' e  della  ragionevolezza,  in  tal  modo  garantendo  i
soggetti interessati dagli effetti dell'atto, il cui scrutinio  sara'
tanto  piu'  stringente  quanto   piu'   marcati   sono   i   profili
provvedimentali  caratteristici  della  legge  soggetta  a  controllo
(cosi' ex plurimis, sentenze n. 241 del 2008  e  n.  267  del  2007)»
(cfr. Corte costituzionale 8 ottobre 2010, n. 289). 
    La legge applicata  nel  caso  controverso,  oltre  ad  avere  il
contenuto sostanziale di un  provvedimento  amministrativo,  presenta
una evidente natura retroattiva, atteso  che  produce  effetti  sulla
graduatoria del concorso che era stata pubblicata in data 27  ottobre
2017, quindi in data antecedente l'entrata in vigore della  legge  11
febbraio 2019, n. 12. 
    In tal modo operando, la legge ha obbligato l'amministrazione  ad
applicare  i  nuovi  requisiti  di  ammissione   ad   una   procedura
concorsuale  gia'  svolta  e  conclusa   con   l'approvazione   della
graduatoria di merito, di cui si e'  disposto  lo  scorrimento,  cosi
andando ad incidere  su  situazioni  giuridiche  gia'  consolidate  a
seguito dello svolgimento di una fase autonoma del  concorso,  chiusa
in data 27  ottobre  2017,  con  conseguente  lesione  del  legittimo
affidamento  dei  candidati  utilmente  classificati  nella  relativa
graduatoria. 
    Il giudice delle leggi ha statuito che  «al  legislatore  non  e'
preclusa la possibilita' di emanare norme retroattive, sia innovative
che di interpretazione autentica, purche' tale scelta  normativa  sia
giustificata sul piano della ragionevolezza, attraverso  un  puntuale
bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e  i
valori,    costituzionalmente    tutelati,    potenzialmente     lesi
dall'efficacia a ritroso della norma  adottata.  Tra  tali  valori  -
costituenti limiti generali all'efficacia retroattiva delle  leggi  -
sono ricompresi il  principio  generale  di  ragionevolezza,  che  si
riflette nel  divieto  di  introdurre  ingiustificate  disparita'  di
trattamento; la  tutela  dell'affidamento  legittimamente  sorto  nei
soggetti, quale principio  connaturato  allo  Stato  di  diritto;  la
coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico e il rispetto delle
funzioni costituzionalmente riservate al  potere  giudiziario»  (cfr.
Corte costituzionale 12 aprile 2017, n. 73). 
    Nel caso di specie,  si  dubita  della  conformita'  della  norma
censurata ai canoni di legittimita' appena  indicati,  in  quanto  la
norma sopravvenuta, estendendo retroattivamente i nuovi requisiti  di
partecipazione  ad  un  concorso  bandito,   espletato   e   concluso
precedentemente alla sua entrata in vigore,  appare  irragionevole  e
lesiva del  principio  di  certezza  del  diritto  e  di  tutela  del
legittimo affidamento. 
    In verita', a fronte di  un  evidente  contenuto  provvedimentale
della disposizione di legge sospettata di incostituzionalita', emerge
anche  il  profilo  discriminatorio  e  lesivo   del   principio   di
imparzialita' della pubblica amministrazione da cui sembra affetta la
norma in esame. 
    Non  vi  e'  dubbio   che,   all'atto   dell'approvazione   della
legge-provvedimento,  i  suoi  destinatari  erano  immediatamente   e
aprioristicamente individuabili, tanto dal legislatore, quanto  dalla
pubblica amministrazione, essendo pubblica la graduatoria  di  merito
ed essendo note l'eta' anagrafica e il titolo di studio  di  ciascuno
dei candidati classificati  in  posizione  potenzialmente  utile  per
beneficiare dello scorrimento della graduatoria. 
    I  nuovi,  restrittivi  requisiti  di  assunzione,   andando   ad
applicarsi su una platea di destinatari completamente definita, hanno
consentito  alla  pubblica  amministrazione   di   scegliere   taluni
soggetti, gia'  noti,  cosi'  favorendoli,  e  di  escluderne  altri,
parimenti riconoscibili. 
    Cio' appare  in  contrasto  con  il  principio  di  imparzialita'
dell'azione amministrativa, sancito dall'art. 97 della Costituzione. 
    In sostanza, la disposizione normativa qui censurata, priva,  con
tutta evidenza, dei caratteri di generalita' ed astrattezza, i  quali
sono gia' di per se' presidio e garanzia di eguaglianza, ancorando lo
scorrimento  della  graduatoria  concorsuale  a   nuovi   e   diversi
requisiti, ha consapevolmente  orientato  l'azione  amministrativa  a
tutto  vantaggio  di   un   gruppo   di   soggetti   «nominativamente
individuabili» prima dell'adozione del provvedimento legislativo. 
    In tal modo risulta violato anche  il  principio  di  uguaglianza
sancito dall'art. 3 della Costituzione, riservandosi  un  trattamento
ingiustamente diverso ad alcuni  dei  candidati,  rispetto  ad  altri
inseriti  nella  stessa  graduatoria  che  avrebbero   dovuto   poter
concorrere a parita' di condizioni, essendo tutti in  possesso  degli
stessi requisiti stabiliti dal bando di concorso. 
    Si  deve,  inoltre,  considerare  che,  prima  dello  scorrimento
impugnato, il Ministero, con il proprio decreto n. 333-A/9802 A.2 del
29/10/2018, aveva proceduto ad un altro scorrimento della graduatoria
concorsuale,   incrementando   i   posti    disponibili    ai    fini
dell'assunzione e  assumendo,  secondo  l'ordine  della  graduatoria,
tutti i candidati gia' convocati e risultati  idonei  alle  verifiche
psico-attitudinali e di efficienza fisica. 
    Questo  precedente  scorrimento   era   avvenuto   allorche'   il
legislatore, con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95  e  con
il  decreto  di  attuazione  13  luglio  2018,  n.  103,  aveva  gia'
modificato l'art. 6 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
335 del 24 aprile 1982, prevedendo i nuovi requisiti. 
    Eppure, in occasione del precedente scorrimento, disposto  appena
4 mesi prima dell'adozione del provvedimento che ha dato  avvio  alla
procedura di assunzione controversa, l'amministrazione,  giustamente,
aveva tenuto conto dei requisiti a suo tempo stabiliti dal  bando  di
concorso, pur essendo gia' entrati in vigore  i  nuovi  requisiti  di
accesso alla Polizia di Stato, per cui,  anche  sotto  tale  profilo,
sembra  essersi  ora  perpetrata  una  irragionevole  violazione  del
principio di uguaglianza. 
    La differente disciplina  delle  due  procedure  di  scorrimento,
espletate a brevissima distanza temporale  l'una  dall'altra,  sembra
non trovare alcuna  giustificazione  ragionevole,  sconfinando  nella
vera e propria arbitrarieta'. 
    Neppure  si  puo'   ritenere   che   la   norma   sospettata   di
incostituzionalita' sia giustificata da finalita' acceleratorie della
selezione. 
    Al contrario, risulta palese  il  rallentamento  della  procedura
provocato  dalla  rideterminazione  dei  requisiti,   essendo   stata
costretta la pubblica amministrazione a riesaminare, una per una,  le
posizioni dei singoli candidati, per accertare  l'eta'  anagrafica  e
l'eventuale acquisizione di un titolo di studio superiore a quello in
origine richiesto. Se  la  norma  non  fosse  stata  introdotta,  non
sarebbe stata necessaria questa  ulteriore  fase  di  verifica  e  il
Ministero  avrebbe  potuto  semplicemente  ammettere  alle  prove  di
idoneita' psico-fisica e attitudinale tutti i candidati  inseriti  in
graduatoria, pacificamente in possesso dei requisiti di ammissione al
concorso, gia' accertati nella fase precedente  l'espletamento  della
prova scritta. 
    In conclusione e in necessaria sintesi: 
        non si dubita della legittimita' costituzionale di una  norma
di legge che abbia modificato, in senso restrittivo, i  requisiti  di
accesso alle  forze  di  Polizia,  introducendo  un  limite  di  eta'
inferiore e richiedendo un titolo di studio piu' elevato,  rientrando
nella  discrezionalita'  legislativa  la   determinazione   di   tali
requisiti,  sempre  che  i  nuovi  requisiti  non   siano   applicati
retroattivamente; 
        neppure si dubita della legittimita'  costituzionale  di  una
norma di legge che, al fine di accelerare la procedura di  assunzione
degli agenti di Polizia, anziche' bandire un  nuovo  concorso,  abbia
disposto  lo  scorrimento  della  graduatoria  di  un  concorso  gia'
espletato; 
        cio'    che     appare     irragionevole,     intrinsecamente
contraddittorio e in  contrasto  con  i  principi  costituzionali  di
imparzialita' della pubblica  amministrazione  e  di  eguaglianza  di
tutti i cittadini che abbiano partecipato ad  un  concorso  pubblico,
nonche'  di  certezza  del  diritto  e  di  rispetto  del   legittimo
affidamento, e' l'opzione di attingere ad un concorso gia' espletato,
modificando retroattivamente i requisiti di ammissione  e  procedendo
allo scorrimento di una graduatoria  che  viene  modificata  dopo  la
conclusione degli esami, escludendo dalla stessa taluni concorrenti e
procedendo all'assunzione  di  altri  candidati,  sulla  base  di  un
criterio di selezione inesistente al momento dello svolgimento  delle
prove d'esame. 
    Per completezza di  trattazione  e'  opportuno  rilevare  che  da
ultimo la Corte costituzionale con la recente sentenza n. 21 del 2020
ha   dichiarato   inammissibile   la   questione   di    legittimita'
costituzionale di una disposizione contenuta nel decreto  legislativo
n. 95 del 2017, in materia di revisione  dei  ruoli  delle  forze  di
Polizia, con la quale, dopo aver  istituito  il  ruolo  direttivo  ad
esaurimento della Polizia di Stato,  era  stato  stabilito  che  alla
copertura della relativa dotazione  organica  si  sarebbe  provveduto
mediante un concorso per  titoli,  in  esito  al  quale  i  vincitori
sarebbero stati nominati  vice  commissari  del  ruolo  direttivo  ad
esaurimento con decorrenza  giuridica  ed  economica  dalla  data  di
inizio  del  primo  corso  di  formazione.  Ad  avviso  del   giudice
rimettente,   la   prevista   decorrenza   giuridica   ed   economica
dell'inquadramento  avrebbe  violato  il  criterio  direttivo   della
sostanziale equiordinazione  delle  forze  di  Polizia,  non  ponendo
rimedio al ritardo  nella  progressione  in  carriera  del  personale
interessato. Condivisibilmente, la Corte costituzionale ha dichiarato
inammissibile la questione, non essendo chiaro l'intervento richiesto
al giudice  costituzionale,  in  quanto  la  mera  caducazione  della
disposizione relativa alla decorrenza dell'inquadramento non  avrebbe
fatto conseguire il risultato, auspicato dal rimettente, di  ottenere
la sostanziale equiordinazione del personale delle forze di Polizia. 
    Ebbene la questione  sollevata  in  questa  sede  processuale  e'
evidentemente diversa e non tendente ad  ottenere  una  decisione  di
tipo  manipolativo  del  contenuto  della  legge,   atteso   che   la
caducazione della proposizione normativa «purche' in  possesso,  alla
data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'art. 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.  335,  nel  testo
vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre  2018,
n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2049  del  citato
Codice  dell'ordinamento  militare»  contenuta  nell'art.  11,  comma
2-bis, lettera b) del decreto-legge n. 135 del 2018, come  introdotta
dalla legge di conversione della  legge  11  febbraio  2019,  n.  12,
determinerebbe, automaticamente, l'effetto di eliminare  i  requisiti
piu'   restrittivi   introdotti   dalla   disposizione   controversa,
assoggettando la  selezione  alla  disciplina  stabilita,  quanto  ai
requisiti  di  partecipazione,  dal  bando  di   concorso   e   dalla
regolamentazione in vigore all'epoca in cui  il  concorso  era  stato
bandito. 
    Per tutte le ragioni  esposte,  questo  Tribunale  amministrativo
regionale  ritiene  rilevante  e  non  manifestamente  infondata   la
questione di legittimita' costituzionale  della  norma  recata  dalla
legge 11 febbraio  2019,  n.  12,  che  ha  modificato,  in  sede  di
conversione,  l'art.  11  del  decreto-legge   n.   135   del   2018,
introducendo il comma 2-bis, con specifico riferimento  alla  lettera
b), nella parte in cui stabilisce che  si  procedera'  all'assunzione
dei soggetti risultati idonei alla prova scritta d'esame del concorso
pubblico per l'assunzione di 893  allievi  agenti  della  Polizia  di
Stato (bandito  con  decreto  del  Capo  della  Polizia  -  direttore
generale della Pubblica sicurezza  del  18  maggio  2017,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n.
40 del 26 maggio 2017) secondo l'ordine decrescente del voto in  essa
conseguito «purche' in possesso, alla data del 1° gennaio  2019,  dei
requisiti  di  cui  all'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo  vigente  alla  data  di
entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  fatte  salve
le  disposizioni   di   cui   all'art.   2049   del   citato   Codice
dell'ordinamento militare» per violazione degli articoli 97 e 3 della
Costituzione. 
    La rimessione degli atti alla Corte  costituzionale  comporta  la
sospensione del processo in corso.